Bacini montani: ai lavoratori sarà pagata la reperibilità in caso di allerta meteo
Molti punti migliorativi nel nuovo accordo aziendale
Sono molti i punti positivi del rinnovo dell’accordo aziendale dei Bacini montani della Provincia. Lo comunicano i segretari generali di Fillea Cgil Giampaolo Mastrogiuseppe, Feneal Uil Matteo Salvetti e Filca Cisl Salvatore Teresi: «Un risultato ottenuto dopo oltre un anno di trattative e molto importante per la portata economica e il valore politico dell’accordo».
Gli operai dei Bacini montani – circa 170 - sono amministrati dal Contratto collettivo dell’edilizia ma, per la specificità del servizio, unico in Italia, sono chiamati a intervenire anche nelle emergenze di protezione civile. Di seguito i punti salienti del rinnovato accordo.
Si è disciplinata una reperibilità volontaria indennizzata nei casi di allerta meteo. L’indennità oraria, prima non prevista, è di 1,30 Euro. In caso di chiamata effettiva, al lavoratore spetteranno il pagamento dello straordinario e il recupero, concordato, delle ore effettivamente prestate (art. 4 bis).
Riviste le indennità chilometriche per la trasferta che vanno, adesso, da una maggiorazione oraria del 5,5% per distanze fino a 10 chilometri tra cantiere e abitazione, fino a una maggiorazione del 26% per distanze superiori a 60 chilometri (art. 8).
Implementata l’indennità giornaliera di trasporto, con aumenti significativi rispetto alla precedente e che prevede, ora 0,50 Euro al chilometro (art. 9).
Incrementato anche il premio di produttività per circa 50 Euro annui (art. 10).
Introdotte due ulteriori fasce per il premio di anzianità di servizio. Il vecchio accordo prevedeva l’ultimo incremento, di 220 Euro, per anzianità pari o superiore a 16 anni. Col nuovo accordo il lavoratore si vedrà riconosciuto un incremento a 21 anni e uno a 32 anni di servizio (art. 11).
Aggiornato, in aumento, anche il premio di presenza aggiuntivo per chi compie più di 40 chilometri di distanza casa/cantiere e che passa da 1,69 a 2 Euro giornalieri (art. 12).
Per quanto riguarda la carenza di malattia, ovvero le prime tre giornate non indennizzate dall’Inps per le malattie di durata fino a 12 giorni, si migliora anche il Contratto collettivo provinciale che dispone il pagamento dei tre giorni, da parte del datore di lavoro, per i primi due episodi di malattia nel corso dell’anno. Qui si prevedono invece tre episodi remunerati, ovvero 3 giornate in più all’anno (art. 12 bis).
Spiegano ancora i sindacati: «L’accordo, frutto di lungo confronto e corrette relazioni sindacali, ha prodotto un risultato che diventa inevitabilmente punto di riferimento anche per la contrattazione provinciale dei Contratti collettivi provinciali del lavoro di Edilizia Industria e Artigianato, in scadenza a settembre prossimo».