Fondo di solidarietà del Trentino. Al via le domande di prolungamento Naspi
La misura riguarda gli stagionali del turismo e del commercio. Devono essere le aziende a presentare richiesta
Si aprirà a brevissimo la procedura per la raccolta delle domande di tutele integrative del Fondo di solidarietà che, per volontà delle parti sociali che lo amministrano dal 2016, garantiranno fino ad un mese in più di Naspi agli stagionali che in Trentino abbiano operato nei settori del turismo, della ristorazione, del commercio al dettaglio, delle stazioni termali e degli impianti a fune. “Potrebbe davvero essere una prima piccola boccata d’ossigeno - spiegano il presidente del Fondo Andrea Grosselli e la consigliera delegata Roberta Meneghini - non solo per i 17mila stagionali che non hanno lavorato quest’inverno, ma anche tutti quelli che per il blocco delle attività turistiche a causa dell’emergenza sanitaria, dopo l’estate non hanno trovato più un’occupazione e hanno già terminato l’indennità di disoccupazione. Questa misura si aggiunge alle integrazioni al reddito previste dagli enti bilaterali trentini e da quelle che verranno garantite dal Governo Draghi con il decreto Sostegni”.
Stamane il Comitato amministratore del fondo ha licenziato delle disposizioni transitorie che, ampliando il periodo per la verifica del requisito di sei mesi di anzianità lavorativa nel settore, permettono l’accesso al beneficio ad un’ampia platea di stagionali ed ora, in pochi giorni, l’Inps dovrebbe pubblicare un messaggio nel quale l’istituto formalizzerà la procedura per raccolta delle domande. “Queste - precisano Grosselli e Meneghini - non debbono essere presentate dai singoli lavoratori, bensì dalle aziende che hanno l’onere di chiedere al fondo questi benefici per i propri addetti stagionali. Per questo ci rivolgiamo a tutte le imprese del turismo, della ristorazione, del commercio al dettaglio e degli impianti a fune affinché garantiscano questi sostegni al reddito per tutti i propri stagionali presentando domanda al fondo”.
Per offrire una corretta informazione a tutte le imprese interessate nei prossimi giorni verrà organizzato un momento formativo, mentre organizzazioni sindacali e associazioni datoriali dovrebbero incontrarsi a breve per definire le modalità grazie alle quali nessuno stagionale rischi di perdere il diritto a godere del prolungamento di un mese della Naspi. “Come amministratori del fondo - dichiarano Grosselli e Meneghini - invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori che possono beneficiare di questa misura, a contattare le aziende per le quali hanno lavorato o i sindacati del terziario per sensibilizzare i datori di lavoro a presentare velocemente domanda”.
Se finalmente le procedure di accesso sono state definite, resta incertezza sulle risorse a disposizione del fondo per pagare questi benefici. “Non ci nascondiamo il rischio - spiegano presidente e consigliera delegata - che le risorse attualmente disponibili (poco più di 4 milioni di euro) non siano sufficienti. Nei prossimi mesi dovrebbero però affluire alle casse del fondo circa 3,7 milioni di euro frutto delle risorse non effettivamente spese per la cassa in deroga del triennio 2014-2016, alle quali dovrebbero aggiungersi successivamente anche quelle autorizzate e non utilizzate dalle imprese per la cassa Covid del periodo marzo-aprile 2020. Ma se queste disponibilità finanziarie tardassero a concretizzarsi o comunque non fossero sufficienti, abbiamo chiesto alla Giunta provinciale di garantire gli stanziamenti necessari a coprire i benefici”.
SOTTO NOTE TECNICGHE SULLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA. IN ALLEGATO LA DELIBERA DEL FONDO
Note tecniche sulla prestazione integrativa della Naspi per gli stagionali
Con le tutele integrative garantite dal Fondo di Solidarietà del Trentino di fatto si prolungano le prestazioni previste dalla legge in caso di perdita del posto di lavoro. Oltre ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni d’età senza aver ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, i beneficiari sono i lavoratori stagionali.
Per quanto riguarda gli stagionali, il fondo, a decorrere dal giorno successivo al termine di godimento della Naspi, eroga una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della Naspi, in ogni caso non superiore a un mese, e d’importo pari all’ultima Naspi percepita ai lavoratori che abbiano lavorato per le aziende aderenti al fondo con la qualifica di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data della domanda e per i quali la durata della Naspi non abbia superato i 4 mesi e che siano privi di occupazione e che abbiano fruito della Naspi per l’intera sua durata. La delibera adottata stamane dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà del Trentino estende il periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle 26 settimane di lavoro nel settore oltre i 12 mesi antecedenti la domanda e fino al 10 agosto 2018. Per i periodi di percezione delle prestazioni integrative della Naspi, il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata
Le prestazioni in argomento dovevano essere erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nel limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario, nonché delle risorse finanziarie al fondo di riserva di esercizio nell’importo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore, riferito all’anno precedente l’inizio della prestazione, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.
Come detto l’accesso alla prestazione integrativa avviene tramite domanda delle aziende e non dei singoli lavoratori. Le imprese devono presentare domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Direzione provinciale di Trento. Una volta deliberata la prestazione integrativa l’Inps procederà al pagamento del trattamento integrativo con le stesse modalità della Naspi.
Presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non potranno accedere alla prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della Naspi, nonché quelli che abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di Naspi a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Alla prestazione integrativa si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria che viene integrata, ossia la Naspi, con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché al regime della sospensione e della decadenza. La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi Tuir. La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati.
Trento, 16 marzo 2021
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