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Itea. "La giunta ritiri l'obbligo di documentare il possesso di immobili solo per i cittadini strani

Sentenza della Corte Costituzionale contro la legge abruzzese copiata dalla Giunta Fugatti

Itea.

Ancora una sentenza la n. 9 del 2021 della Corte Costituzionale, che mette in evidenza la natura discriminatoria di recenti modifiche legislative anche della nostra Provincia in tema di politica sulla casa, che hanno introdotto gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti solo per i cittadini stranieri, al fine di rendere difficile l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Abruzzo, che poneva a carico dei soli cittadini extra UE, l’obbligo di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza. Inoltre, il Giudice delle Leggi ha esaminato anche la questione della legittimità della richiesta di “documenti aggiuntivi” per soli stranieri non per la prova della “impossidenza” di altro immobile, ma per la dimostrazione della situazione reddituale e patrimoniale complessiva dello straniero: come del resto previsto nella nostra Provincia a seguito dell’introduzione della l. n. 6 del 6 agosto 2020 di stampo leghista a partire dal 31 dicembre 2020.
Infatti, l’art. 27 della LP 6/2020 aveva modificato la LP 15/2005 sulla casa prevedendo un nuovo comma 15 quinquies all’art. 9 che in buona sostanza obbligava dal 31 dicembre 2020 i cittadini stranieri per accedere ad alloggi Itea ed al contributo al canone di locazione di presentare una documentazione attestante la condizione economico-patrimoniale dei componenti del nucleo familiare nel paese di origine e di provenienza.
Si tratta di documentazione che molto spesso è impossibile da reperire in paesi stranieri che hanno un’anagrafe tributaria inesistente e deficitaria e per questo si era da subito obiettato che era un escamotage per lasciare fuori dalle case pubbliche i cittadini stranieri.
Ora, la Corte Costituzionale ha stabilito nella sentenza 9 che questa previsione è legittima e giustificata solo per gli stranieri che hanno residenza fiscale all’estero, invece per gli stranieri che hanno residenza fiscale in Italia , che sono la stragrande maggioranza, ossia tutti coloro che in Italia lavorano e sono costoro che hanno bisogno di alloggio pubblico, in tal caso tale richiesta di documentazione aggiuntiva si rivela per la Corte irragionevole e discriminatoria.
Per queste ragioni si chiede che la Provincia autonoma elimini urgentemente dalla legge sulla casa la previsione l’obbligo solo per gli stranieri di produrre documentazione aggiuntiva reperita nel Paese di origine per poter concorrere alle case Itea. Bisogna evitare nuove disparità di trattamento, che minano il nostro antico senso di comunità, sulla base di una legge il cui carattere discriminatorio è ora certificato dalla Corte Costituzionale.

 

 

 

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