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Emergenza Coronavirus, nuovi congedi per i lavoratori e le lavoratrici

Cosa prevede il decreto "Cura Italia" per i genitori e come fare domanda

Con il decreto "Cura Italia" il Governo ha introdotto delle misure di sostegno per i genitori che lavorano e per far fronte alla chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus devono restare a casa ad accudire i figli. Sotto trovare una spiegazione delle misure introdotte fino a questo momento. Le domande di congedo straordinario per assistenza figli fino a 12 anni o con figli invalidi si fanno usando la procedura on-line INPS. Segnaliamo che la domanda può avere effetto retroattivo, comunque entro il limite del 5 marzo 2020. Si può fare domanda fino al 3 maggio 2020. E' sufficiente contattare il patronato, 0461040111 - accoglienza@cgil.tn.it, che procederà a gestire le richieste da remoto.

All’atto della domanda, il lavoratore dovrà rilasciare una autocertificazione in favore degli
uffici del Patronato INCA.
Dovrà essere cura del lavoratore consegnare al proprio datore di lavoro la copia della
domanda rilasciata dal Patronato INCA unitamente all’autocertificazione, esattamente
come per i normali congedi parentali.
IN ALLEGATO LA SECONDA CIRCOLARE OPERATIVA DELLA CGIL CHE SPIEGA NEL DETTAGLIO I CONTENUTI DELLE MISURE E TUTTI I MODULI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORATORI E CONGEDI

EMERGENZA CORONAVIRUS

I NUOVI CONGEDI

PER LAVORATORI/TRICI

 

CONGEDO PER I FIGLI

 

Che cosa è?                            

Si tratta di un nuovo e temporaneo congedo che consente di assentarsi da lavoro per accudire i propri figli a partire dal 5 marzo fino al 3 aprile 2020.

 

Che età devono avere i figli?

Il congedo permette di assentarsi dal lavoro per accudire i figli sino ai 16 anni di età. Fino ai 12 anni è prevista una indennità economica (vedi sotto), dai 12 ai 16 anni non vi è diritto ad alcun indennizzo.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

 

Come funziona rispetto al congedo parentale (ex facoltativa) classico?

Il congedo c.d. “Covid19” è aggiuntivo al congedo parentale classico ed è richiedibile anche da chi avesse già terminato tutto il proprio congedo parentale (ex facoltativa). Chi avesse ancora dei congedi parentali da finire, potrà comunque accedere al nuovo congedo “Covid19”. I congedi parentali chiesti dal 05/03 in poi, quelli classici (ex facoltativa), in presenza dei presupposti, saranno convertiti d'ufficio in questo nuovo strumento.

 

Quanto dura il nuovo congedo?

La durata è pari a 15 giorni. Ne possono usufruire entrambi i genitori alternativamente, nel limite massimo complessivo di 15 giorni. La domanda può avere effetto retroattivo.

Quanto è pagato il nuovo congedo?

I giorni di congedo per i figli sino ai 12 anni di età sono retribuiti al 50%. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Per i figli dai 12 ai 16 anni non è previsto alcun indennizzo, né contribuzione figurativa. Nei loro confronti vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro.

 

Chi può chiedere il nuovo congedo?

Il congedo può essere richiesto dai nuclei in cui entrambi i genitori lavorano. Pertanto, nessuno dei due genitori deve essere percettore di assegni a sostegno del reddito, quali ad es. cassa integrazione, cassa in deroga, fondo territoriale di solidarietà, disoccupato o beneficia di altri istituti.

 

 

BUONI PER BABY - SITTING

 

Esistono misure alternative per i figli?
In alternativa al nuovo congedo è possibile chiedere il voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting per un valore pari a 600 euro a decorrere dal 5 marzo.

PERMESSI EX L. 104

 

E nel caso di permessi c.d. 104?

I beneficiari di permessi c.d. 104 per se stessi o per l’assistenza a familiari con disabilità, avranno a disposizione ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile da aggiungere ai 3 giorni mensili dalla normativa ordinaria.

 

Come posso richiederli?

Le modalità di richiesta sono quelle consuete, cioè la comunicazione al proprio datore di lavoro se si è già titolari di permessi 104. In caso contrario bisogna avviare l'iter di riconoscimento delle condizioni per usufruire di questa tipologia di permesso. In questo caso vi invitiamo a contatrare il patronato che vi seguirà in tutto la pratica.

 

Per ogni informazione o chiarimento contatta le nostre sedi del Patronato INCA CGIL al numero  0461 040 111

o via mail all’indirizzo accoglienza@cgil.tn.it

 

Allegati

 

 

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