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Emergenza nuovo coronavirus. Interventi del Fondo di solidarietà del Trentino

Come accedere al Fondo e quali misure sono previste

Il Fondo di solidarietà del Trentino, cui aderiscono circa 8.700 aziende trentine per circa 54.000 lavoratrici e lavoratori, garantisce integrazioni salariali ai dipendenti sospesi da imprese aderenti.

 

Di fatto il Fondo, istituito sulla base dell’accordo tra organizzazioni datoriali e sindacali trentine, permette l’accesso alla cassa integrazione ai dipendenti di datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, per lo più di settori quali il commercio, il turismo ed i servizi. Hanno infatti sottoscritto l’accordo istitutivo Confcommercio, Confesercenti, Federazione trentina della Cooperazione, Confprofessioni, Asat e Confindustria (limitatamente alle aziende non coperte dal titolo I del D.lgs 148/2015).

 

Il Fondo garantisce un assegno ordinario di integrazione salariale nei limiti stabiliti dal decreto istitutivo (massimo 13 settimane, prorogabili per ulteriori 13 settimane, vedi art. 6, comma 2, DI n. 103593 del 2019) per i dipendenti di aziende che sospendano l’attività «in relazione a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali» ai sensi dell'art. 5, comma 1, DI n. 103593 del 2019.

 

Nello specifico dell’emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione anche in Trentino della sindrome Covid-19, l’attivazione del Fondo può avvenire per due differenti fattispecie: la sospensione o la riduzione di attività in forza di un’ordinanza della Pubblica autorità ovvero per situazioni temporanee di mercato. Queste due fattispecie sono integrate da due distinte causali previste per le integrazioni salariali ordinarie.

 

  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 148/2015

  2. situazioni temporanee di mercato di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) del Dlgs 148/2015

 

 

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti

 

In questo caso è integrata anche le fattispecie riguardanti «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori», con sospensione o riduzione dell’attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa (si veda l’art.8, commi 1 e 2 del DM n. 95442 del 15 aprile 2016 e punto 6.6 della circolare INPS n. 139 del 1 agosto 2016).

 

Possono rientrare in questa fattispecie la sospensione, per esempio, delle attività degli asili nido convenzionati gestiti da imprese private (cooperative e non), delle scuole per l’infanzia equiparate, delle mense scolastiche in appalto, dei servizi di pulimento in appalto, dei servizi educativi integrativi e qualunque altra attività direttamente connessa alle attività sospese dalle ordinanze della Provincia autonoma di Trento del 22 e del 24 febbraio 2020.

 

L’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148 del 2015, come novellato dal D.lgs. n. 185 del 2016, prevede che la domanda di integrazione salariale “deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione e consultazione sindacale si applica l’art. 14 del D.lgs 148/2015 che al comma 4 recita: «Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro».

 

Infine, per effetto dell’art. 1, comma 308 della legge di stabilità 2016, il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DI n. 103593 del 2019) è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori. A questo proposito si veda la circolare INPS n. 139 del 1 agosto 2016 (parte seconda, punto 1, lettera a).

 

Per gli aspetti contabili e le modalità di conguaglio delle prestazioni i datori di lavoro debbono seguire le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 170 del 15 novembre 2017.

 

 

 

Situazioni temporanee di mercato

 

Questa causale integra la fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse” o quella “crisi di mercato”. Nel caso dell’emergenza nuovo coronavirus, le due fattispecie potrebbero riguardare in primo luogo il settore turistico con il calo degli arrivi o la disdetta di prenotazioni nelle aree del turismo invernale che potrebbero indurre alcune aziende del settore ricettivo, della ristorazione, degli impianti a fune a sospendere dal lavoro parte dei propri addetti.

 

Nella prima fattispecie la relazione tecnica accompagna la domanda di integrazione salariale ordinaria documenta l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

 

Nella seconda fattispecie la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico cui appartiene l'impresa viene documentata in base ad indici riguardanti l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse, del bilancio e del fatturato, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento (si veda a questo proposito l’art.3, commi 1 e 2 del DM n. 95442 del 15 aprile 2016)

 

Tra i beneficiari sono compresi anche i lavoratori a termine e stagionali. La copertura è garantita infatti a tutti i dipendenti con un'anzianità di lavoro pari ad almeno 30 giorni effettivi di lavoro anche non continuativi nei dodici mesi precedenti la data di domanda di beneficio (vedi art. 2, comma 8, DI n. 103593 del 9 agosto 2019)

 

In questo caso l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148 del 2015, come novellato dal D.lgs. n. 185 del 2016, prevede che la domanda di integrazione salariale “deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”.

 

 

 

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